Procedura di gestione delle segnalazioni
Documento aggiornato il 21 luglio 2026
Riferimenti normativi
Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l’istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.
La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019). La nuova legge, il Decreto Legislativo n.24/2023, è l’attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.
Chi può effettuare una segnalazione
Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell’attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall’organizzazione o per conto dell’organizzazione.
Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l’attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all’ente.
Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:
- Dipendenti
- Collaboratori
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l’ente non sia ancora iniziato
La procedura protegge anche l’identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo.
Cosa puoi segnalare
- Violazioni di norme nazionali o europee di cui sei venuto a conoscenza sul lavoro
- Condotte illecite, irregolarità contabili o amministrative
- Situazioni di corruzione, concussione o conflitto di interesse
- Violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro
- Discriminazioni, molestie o altre condotte scorrette
Attenzione: questo canale non sostituisce le procedure ordinarie per reclami personali, richieste amministrative o lamentele che non riguardano violazioni normative: per quelle, rivolgiti ai canali abituali (ufficio del personale, tuo responsabile, ecc.).
Come garantiamo il tuo anonimato
Se scegli di restare anonimo, il sistema è costruito per non lasciare tracce che possano ricondurre a te:
- Il modulo non richiede il tuo nome, la tua e-mail o qualsiasi altro dato identificativo
- Non salviamo il tuo indirizzo IP né utilizziamo cookie di tracciamento su queste pagine
- I contenuti della segnalazione vengono cifrati e sono leggibili solo dal responsabile autorizzato a gestirla
- Le immagini eventualmente allegate vengono “ripulite” automaticamente dai metadata che potrebbero rivelare dove o con quale dispositivo sono state scattate
Un consiglio pratico: se vuoi restare anonimo, evita di inserire nel testo della segnalazione dettagli che potrebbero identificarti indirettamente (es. riferimenti a conversazioni private, orari molto specifici che ti coinvolgono solo tu, ecc.).
Come inviare una segnalazione
- Vai alla pagina “Invia Segnalazione” del sito e compila il modulo, scegliendo la categoria più adatta e descrivendo i fatti con il maggior dettaglio possibile (cosa è successo, quando, chi è coinvolto).
- Puoi allegare fino a 5 file (immagini, PDF o documenti Word) a supporto della segnalazione, fino a 8MB ciascuno.
- Conferma di aver letto l’informativa privacy e la dichiarazione di buona fede tramite le due caselle in fondo al modulo.
- Invia il modulo: riceverai subito un CODICE DI TRACCIAMENTO univoco.
Fondamentale: salva subito il codice di tracciamento (foto, appunto, gestore password) prima di chiudere la pagina. È l’UNICO modo per rientrare nella tua segnalazione in seguito: non viene mai salvato da nessuna parte, nemmeno da noi, e se lo perdi non può essere recuperato.
Cosa succede dopo l’invio
La normativa prevede tempi precisi per la gestione della tua segnalazione:
- Entro 7 giorni riceverai un avviso di ricevimento (lo vedrai comparire come primo messaggio nella pagina di verifica stato)
- Entro 3 mesi riceverai un riscontro sull’esito o sullo stato di avanzamento della verifica
Nel frattempo, il responsabile potrebbe scriverti per chiederti maggiori dettagli: potrai vedere e rispondere ai suoi messaggi tramite la pagina di verifica stato, sempre in forma anonima.
Come verificare lo stato e rispondere
- Vai alla pagina “Stato Segnalazione” del sito.
- Inserisci il codice di tracciamento che hai salvato al momento dell’invio.
- Vedrai lo stato attuale della segnalazione ed eventuali messaggi del responsabile.
- Se vuoi aggiungere informazioni o rispondere a una richiesta, scrivi il tuo messaggio nel campo in fondo alla pagina e invialo (puoi allegare altri file anche qui).
Segnalare in buona fede
Le tutele previste dalla normativa (protezione da ritorsioni, riservatezza) si applicano a chi segnala in buona fede, cioè nella ragionevole convinzione che quanto riportato sia vero al momento della segnalazione. Segnalazioni manifestamente infondate, calunniose o presentate con la consapevolezza della loro falsità non sono tutelate e possono avere conseguenze disciplinari o legali per chi le presenta.
Domande frequenti
Posso segnalare senza restare anonimo?
Sì. Se preferisci, puoi indicare la tua identità nel testo della segnalazione o contattare direttamente il responsabile tramite gli altri canali indicati di seguito. La scelta è sempre tua.
Cosa succede se perdo il codice di tracciamento?
Non è possibile recuperarlo: è trattato come una password e non viene mai conservato in chiaro da nessuna parte, nemmeno da chi amministra il sistema. Se hai bisogno di far avere un nuovo codice al responsabile (ad esempio perché la segnalazione era stata raccolta di persona o per telefono), contattalo attraverso gli altri canali indicati di seguito.
Chi può leggere la mia segnalazione?
Solo il responsabile della gestione delle segnalazioni (o un suo sostituto, nei casi di conflitto di interesse) può accedere al contenuto, che resta cifrato nel sistema.
Cosa succede se il responsabile è coinvolto nei fatti che sto segnalando?
È prevista una procedura di sostituzione: se il responsabile abituale è coinvolto, il caso può essere assegnato a un sostituto designato, che gestirà la tua segnalazione senza che il primo vi abbia più accesso.
Posso inviare più segnalazioni?
Sì, ogni segnalazione riceve un proprio codice di tracciamento indipendente.
Riferimenti e contatti
Per approfondimenti sulla normativa di riferimento (D.Lgs. 24/2023) o per il testo completo dell’informativa privacy e della policy del canale, consulta le pagine collegate nel modulo di segnalazione.
Per contattare direttamente il responsabile della gestione delle segnalazioni al di fuori di questo canale (ad esempio in caso di conflitto di interesse o necessità particolari), fai riferimento a: whistleblowing@alfasoft.it
Tutele e protezioni
La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell’identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.
In aggiunta alla tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.
Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.
Tra le possibili discriminazioni rientrano:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Sanzioni
Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.
Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell’obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un’insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.
Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.
L’amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.
Canali esterni per le segnalazioni
Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La persona segnalante può segnalare esternamente all’ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le modalità di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell’ANAC: anticorruzione.it/-/whistleblowing.
